Lavoratori sportivi: accesso alle prestazioni di disoccupazione

Con la  Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 sono state delineate le disposizioni che prevedono la tutela contro la disoccupazione in favore sia dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dilettantistico, i quali potranno accedere alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), sia dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è previsto l’accesso alla DIS-COLL ( Indennità di disoccupazione mensile).

Essa è diretta emanazione del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le cui norme sono entrate in vigore con decorrenza 1° luglio 2023; quest’ultimo definisce “lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.

La tutela si estende anche ai tesserati che svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, ad esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale e ai titolari di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. – Art. 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, commi 1 e 2.

L’art. 33 del citato Decreto ha ampliato quindi la platea dei beneficiari della NASpI, estendendo la stessa ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui essi svolgono la prestazione.

I lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla normativa.

In relazione ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, norma di riferimento è l’articolo 35, comma 2, il quale prevede che il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e che discende dall’essere iscritti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La domanda può essere presentata con i consueti canali telematici; rivolgiti alla sede CONFUNISCO più vicina a te!

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