Il congedo parentale

Il congedo parentale, previsto per lavoratrici e lavoratori dipendenti, consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro; la misura è pensata per concedere ai genitori la possibilità di prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita, al fine di soddisfare i suoi bisogni.

COME FUNZIONA

La richiesta può essere inoltrata entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi, tra entrambi i genitori; le mensilità sono elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro, per un periodo continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi.  

Il diritto al congedo viene meno qualora il rapporto di lavoro cessi all’inizio o durante il periodo di congedo.

E’ stata introdotta la possibilità di fruire del congedo su base oraria, calcolato per metà dell’orario medio giornaliero del periodo paga mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo.

AVENTI DIRITTO:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi ( compreso il genitore per il quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo).

QUANTO SPETTA

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino, di cui:

a) Ad entrambi i genitori, spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro;

b)a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;

c) un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo (dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore), per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita, alle seguenti condizioni:

  • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
  • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni;
  • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

Gli uffici CONFUNISCO sono a disposizone per assistenza e per l’invio della richiesta. Rivolgiti alla sede più vicina a te!

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